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Le varie forme di protezione dello straniero richiedente asilo

La Protezione Internazionale

L’espressione“protezione internazionale” rappresenta l’evoluzione che, a livello internazionale, ha avuto il concetto di “asilo” già riconosciuto dall’art. 10 della Costituzione della Repubblica italiana il quale stabilisce che “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”.  Con la promulgazione della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Decreto Legislativo n. 251 del 2007 norma di attuazione della Direttiva 2004/83CE e altre norme di carattere nazionale è andata delineandosi una disciplina più dettagliata in tema di immigrazione e attribuzione dello status di rifugiato.

In questa scheda si intende descrivere sinteticamente le diverse forme di tutela riconosciute dall’ ordinamento internazionale e nazionale allo straniero proveniente da Paesi Terzi o apolide che intende richiedere asilo in Italia.

Con il termine rifugiato s’intende “Il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”

L’acquisizione dello status di rifugiato, conseguente alla positiva conclusione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, prevede il rilascio del relativo permesso di soggiorno della durata di 5 anni rinnovabile ad ogni scadenza.

I titolari dello status di rifugiato godono dei diritti umani fondamentali nonché dei seguenti diritti:

  • Diritto di svolgere attività lavorativa sia in forma autonoma sia dipendente
  • Diritto di accesso al pubblico impiego
  • Diritto al ricongiungimento familiare
  • Diritto all’assistenza sociale
  • Diritto alla previdenza sociale
  • Diritto all’assistenza sanitaria
  • Diritto all’istruzione pubblica
  • Diritto di libera circolazione nel territorio dell’Unione Europa
  • Diritto a richiedere la cittadinanza italiana decorsi 5 anni di residenza in Italia
  • Diritto a richiedere un permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo
  • Diritto al matrimonio
  • Diritto a partecipare all’assegnazione degli alloggi pubblici
  • Diritto al rilascio di un documento di viaggio in sostituzione del passaporto d’origine

La Protezione sussidiaria

Lo straniero che non possiede i requisiti per ottenere la protezione internazionale può essere ammesso alla protezione sussidiaria se vi sono fondati motivi che il ritorno nel proprio paese di origine può determinare un danno grave così come previsto dall’art. 14 del D.lgs. 251/2007. Detta norma considera “danno grave”: a) la condanna a morte o l’esecuzione della pena, b)   la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il permesso di soggiorno rilasciato a seguito del riconoscimento della protezione sussidiaria ha durata 5 anni rinnovabile ad ogni scadenza.

Il titolare di protezione sussidiaria sono riconosciuti i diritti umani fondamentali nonché i seguenti diritti:

  • Diritto di svolgere attività lavorativa sia in forma autonoma sia dipendente
  • Diritto al ricongiungimento familiare
  • Diritto all’assistenza sociale
  • Diritto alla previdenza sociale
  • Diritto all’assistenza sanitaria
  • Diritto all’istruzione pubblica
  • Diritto di libera circolazione nel territorio dell’Unione Europa
  • Diritto all’alloggio
  • Diritto al matrimonio
  • Diritto a richiedere un permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo
  • Diritto al rilascio di un documento di viaggio per stranieri in caso di impossibilità ad ottenere il passaporto presso la propria ambasciata

La Protezione umanitaria

Questa forma di tutela non è stata sancita da norme di rango comunitario ma rappresenta una peculiarità dell’ordinamento italiano. Le norme di riferimento sono il Testo Unico sull’immigrazione, il D.P.R. 349/99 e il D.lgs. 25/2009. In caso di diniego del riconoscimento della protezione internazionale o sussidiaria la Commissione territoriale può disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 co. 6 del T.U.I. il quale stabilisce che“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione

Il relativo permesso ha durata 2 anni e consente al titolare di godere dei diritti umani fondamentali nonché:

  • Diritto a lavorare sul territorio italiano
  • Diritto ad accedere all’assistenza sociale e sanitaria
  • Diritto a richiedere il rilascio di un titolo di viaggio per stranieri nel caso sia impossibile ottenere il passaporto dalla propria ambasciata.

La procedura per la richiesta di protezione internazionale è composta da una fase amministrativa e da un’ eventuale fase giudiziaria.

Avv. Giuseppe Minafro


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